Generalità
Art. 1. Denominazione; sede.
1.1. Ai sensi dell’Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione denominata “Associazione Urologi Italiani”, siglabile “AURO.it”, avente carattere scientifico e priva di scopo di lucro (“not for profit”).
1.2. L’Associazione ha sede in Pietra Ligure ed è regolata dall’atto costitutivo, dal presente Statuto e dal Regolamento che – allegato al presente Statuto e da intendersi qui integralmente riscritto – ne costituisce parte integrante.
Art. 2. Autonomia e indipendenza dell’Associazione e dei legali rappresentanti.
2.1. L’Associazione persegue gli scopi, infra previsti all’art. 4, in modo autonomo e indipendente.
2.2. L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).
2.3. I legali rappresentanti dell’Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l’Associazione ai due sovraestesi comma.
Art. 3. Esclusione di finalità sindacali.
3.1. L’Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all’infraesteso art. 4.
Art. 4. Scopi.
4.1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) favorire le possibilità di incontro tra studiosi e professionisti italiani e stranieri che svolgono attività scientifica nel campo dell’urologia;
b) promuovere e organizzare attività a carattere scientifico, didattico, culturale e informativo, per un maggiore approfondimento, diffusione e conoscenza dei temi relativi all’urologia;
c) organizzare e promuovere attività di formazione nella suddetta materia anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
d) concorrere alla produzione di evidenze scientifiche, alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni scientifiche e linee guida nel campo dei trapianti di organo e/o di tessuti allo scopo di implementare, standardizzare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse diagnostiche, terapeutiche e gestionali finalizzate al miglioramento della cura dei pazienti;
e) concorrere alla promozione di iniziative e di attività di informazione e di aggiornamento nei confronti dei medici di medicina generale e dei pazienti/utenti circa le novità diagnostiche e terapeutiche in ambito urologico;
f) instaurare rapporti con Istituzioni Italiane ed Estere;
g) promuovere lo studio, la definizione e la diffusione degli standard qualitativi anche con finalità orientate alla certificazione di qualità della attività clinica nell’area dell’urologia;
h) favorisce l’aggregazione dei Pazienti e promuove la formazione e l’informazione nei loro confronti.
Art. 5. Valori di democraticità e trasparenza.
5.1. L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi; (ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite pubblicazione.
5.2. La trasparenza è attuata quantomeno e necessariamente con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Associazione, dell’attività scientifica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti.
Soci
Art. 6. Soci: tipologia e requisiti.
6.1. I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Ordinario, Socio Corrispondente.
6.2. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Ordinari i soggetti in possesso dei requisiti di cui al terzo comma, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del SSN, o in regime libero professionale, o con attività lavorativa in ambito urologico.
6.3. Sono requisiti per l’ammissione quale Socio Ordinario: (a) il possesso di laurea in Medicina e Chirurgia; (b) il possesso della specializzazione in Urologia; (c) l’interesse agli scopi della Associazione desumibile dal proprio impegno professionale e/o culturale – dimostrato con adeguato curriculum – nel campo dell’Urologia.
6.4. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Corrispondenti: gli specializzandi in Urologia; coloro che già Soci Ordinari sono collocati in pensione; coloro che, privi dei requisiti ma cultori della materia, svolgano attività professionale nel campo dell’Urologia.
Art. 7. Status di socio.
7.1. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. Ai Soci Onorari non è richiesto il pagamento di alcuna quota associativa.
7.2. I Soci Ordinari godono di elettorato attivo e passivo negli Organi della Associazione, secondo le modalità previste nel Regolamento. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione. I Soci Onorari godono dell’elettorato attivo.
7.3. E’ esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. E’ consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento di compiti statutari, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e successivamente documentate.
7.4. I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità nonché sull’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito all’eventuale decadenza.
7.5. Cessa di far parte della Associazione il Socio che:
¢ presenti dimissioni volontarie per iscritto;
¢ invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine di giorni trenta;
¢ non sia più in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.
7.6. I Soci Corrispondenti non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa. Non godono dell’elettorato attivo né dell’elettorato passivo.
7.7. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione, ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e ad accedere ai materiali conservati presso l’Associazione, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall’Assemblea Generale.
Organi dell’Associazione
Art. 8. Organi dell’Associazione.
8.1. Sono Organi Nazionali:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Revisore dei Conti;
f) il Collegio dei Garanti.
8.2. Sono Organi Regionali, o provinciali di Provincia autonoma:
h) le Assemblee Regionali o di Provincia Autonoma;
i) il Rappresentante Regionale o di Provincia Autonoma.
8.3. Gli Organi dell’Associazione sono elettivi ed hanno durata limitata ad un triennio.
8.4. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono secondo le modalità riportate dal Regolamento nell’osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.
Art. 9. Assemblea Generale dei Soci.
9.1. L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione; è costituita da tutti i Soci Ordinari, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto e secondo le norme del Regolamento.
9.2. L’Assemblea Generale dei Soci:
¢ approva lo Statuto, il Regolamento, e le modifiche dell’uno e dell’altro, le quali possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
¢ elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché i membri del Collegio dei Garanti, secondo le norme di Regolamento;
¢ stabilisce le linee politico-programmatiche delle attività della Associazione;
¢ stabilisce la sede e i temi dei Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
¢ delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annua;
¢ approva il Bilancio Consuntivo annuale;
¢ approva il Bilancio Preventivo annuale;
¢ approva la Relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo;
¢ su proposta del Consiglio Direttivo nomina i Soci Onorari e conferisce i titoli di benemerenza della Associazione;
¢ ratifica le deliberazioni adottate d’urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell’Assemblea.
9.3. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Può riunirsi in seduta straordinaria nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; (b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci, per mozione presentata alla Consulta Nazionale e da questa approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 19 del presente Statuto, per il rinnovo dell’intero Consiglio e dei Collegi. In tale evenienza, l’Assemblea ha facoltà di anticipare, o protrarre non oltre un anno, la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di nuova nomina e, con questi, dei membri dei Collegi. L’Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è stata convocata.
L’Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria, può essere attuata in modalità telematica mediante l’utilizzo di piattaforme digitali in grado di certificare i soggetti partecipanti e gestire modalità di votazione adeguate a garantire identità e univocità del voto stesso.
9.4. L’Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
9.5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
9.6. Il Presidente dell’Assemblea ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento ordinato secondo quanto previsto dal Regolamento.
9.7. Il voto può essere espresso per appello nominale, per alzata di mano o con scheda segreta. Per le elezioni delle cariche sociali è ammesso solamente il voto con scheda segreta. Le elezioni delle cariche associative nazionali si svolgono in sede assembleare secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Le elezioni delle cariche associative nazionali si possono svolgere anche con modalità di votazione on line adeguate a garantire l’univocità e la segretezza del voto.
9.8. Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue.
9.9. Sono esclusi dall’eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Art. 10. Consiglio Direttivo.
10.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo della Associazione. È costituito da diciotto membri che restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri sono così suddivisi: cinque componenti del Comitato Esecutivo (Presidente, Past-President, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere); tredici Rappresentanti delle Regioni e delle Provincie Autonome.
10.2. Il Consiglio Direttivo:
¢ elabora i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, in conformità con le linee direttive fissate da quest’ultima;
¢ esamina le domande di iscrizione dei nuovi Soci, ne delibera l’accettazione o il rigetto e ne riferisce all’Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata;
¢ delibera la cessazione dello status di Socio e ne riferisce all’Assemblea;
¢ delibera la decadenza degli eletti alle cariche sociali in caso di insanabili conflitti di interesse; almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di decadenza;
¢ propone all’Assemblea l’ammontare della quota associativa annua;
¢ redige la Relazione illustrativa e il Bilancio Consuntivo annuale;
¢ predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;
¢ dopo l’approvazione dei Bilanci da parte dell’Assemblea, cura che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione;
¢ amministra il patrimonio dell’Associazione avvalendosi dell’opera del Tesoriere;
¢ decide la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e della Consulta Nazionale, stabilendone l’ordine del giorno e inserendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai Delegati Regionali;
¢ indìce e gestisce i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
¢ decide la costituzione di gruppi di studio, di lavoro, di propaganda, nominandone i componenti, fissandone il campo d’azione e coordinandone l’attività;
¢ nomina il Comitato Scientifico, secondo quanto infra previsto all’art. 14, per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica;
¢ nomina le delegazioni da inviare a Congressi e Convegni nazionali e internazionali, definendone il mandato;
¢ cura che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell’Associazione attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione;
¢ propone all’Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento;
¢ decide l’istituzione delle Sezioni Regionali ed il loro eventuale scioglimento, riferendone all’Assemblea;
¢ in caso di inadempienza degli Organi regionali, dà mandato al Presidente di convocare le Assemblee Regionali in seduta straordinaria e delibera, in caso di comprovata urgenza, in materia di competenza dell’Assemblea, sottoponendo le decisioni a ratifica di quest’ultima in occasione della sua prima convocazione;
¢ propone all’Assemblea la nomina dei Soci Corrispondenti e il conferimento dei titoli di benemerenza della Associazione;
¢ delibera le norme per la partecipazione di Tecnici e Infermieri alle attività formative e/o informative dell’Associazione.
10.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in sua precaria assenza.
10.5. È validamente costituito con la presenza di almeno nove dei suoi componenti.
10.6. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
10.7. La convocazione dell’Assemblea straordinaria richiede la maggioranza qualificata di tredici voti favorevoli.
Art. 11. Presidente.
11.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione e cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento. In particolare:
¢ rappresenta l’Associazione e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
¢ tiene i rapporti con le altre Società scientifiche e con le Autorità sanitarie;
¢ provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
¢ convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Consiglio;
¢ nomina il Revisore dei Conti;
¢ convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria e propone il Presidente della seduta;
¢ illustra alla Assemblea la Relazione e i Bilanci Consuntivo e Preventivo annuali;
¢ adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all’ordine del giorno della prima seduta di quest’ultimo per la ratifica.
11.2. In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Vice-Presidente, o, in assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
11.3. Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente acquisisce la qualifica di “Past President” e, come tale, per il successivo triennio, è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
Art. 12. Segretario.
12.1. Il Segretario dura in carica tre anni e può essere rinominato. Coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d’intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva. Il Segretario tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea; informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.
12.2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro Soci. In caso di suo impedimento, viene sostituito dal Tesoriere.
Art. 13. Tesoriere.
13.1. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rinominato. Il Tesoriere è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili; tiene l’elenco aggiornato dei Soci, verificando l’avvenuto pagamento delle quote annuali di associazione; prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
13.2. Il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all’esame del Consiglio stesso per l’approvazione.
13.3. Il Tesoriere, su parere conforme il Presidente, può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale o amministrativo-contabile, fermo restando il limite dell’assenza di conflitti di interesse con la Società. In caso di suo impedimento, viene sostituito dal Segretario.
13.4. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un ente bancario designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 14. Comitato scientifico.
14.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre cinque membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.
14.2. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, e non possono essere rinominati alla prima scadenza, tra soggetti interni o esterni alla Società purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto, sulla base di una lista composta da candidati proposti dal Presidente. Ciascun votante esprime due preferenze, e i candidati risultano nominati secondo l’ordine dei voti conseguiti.
14.3. Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge un Coordinatore. Il Coordinatore cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all’anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.
14.4. Il Comitato scientifico:
¢ effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
¢ relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
¢ esprime suggerimenti su linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico e socio-sanitario;
¢ esprime pareri su quanto proposto dal medesimo Consiglio tra cui, segnatamente, progetti di formazione, scientifici e di aggiornamento;
¢ può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell’apporto di soci.
Art. 15. Revisore dei Conti.
15.1. Il Revisore dei Conti è l’Organo di controllo amministrativo della Associazione. È nominato annualmente dal Presidente, tra i professionisti iscritti all’Albo dei revisori contabili.
15.2. Il Revisore:
¢ controlla la regolare tenuta dei libri contabili;
¢ redige la relazione scritta sul Bilancio Consuntivo e la presenta all’Assemblea;
¢ esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo.
15.3. Il Revisore partecipa all’Assemblea, con facoltà di parola senza diritto di voto.
Art. 16. Collegio dei Garanti.
16.1. Il Collegio dei Garanti è l’Organo cui è demandata la tutela del rispetto delle norme di Statuto e di Regolamento. È composto di diritto da coloro che costituirono l’Associazione (Rogito Notarile del 20 dicembre 1993, n. 29795 rep. e n. 4081 racc., notaio Paolo Lizza di Genova), nonché da un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivo e supplente vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci votando, ciascun socio, fino a due nominativi. Risulta eletto il membro effettivo con maggior numero di voti; risulta eletto membro supplente il successivo.
16.2. Il Collegio resta in carica tre anni e i componenti possono essere rieletti.
16.3. I membri eleggono al loro interno, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio che ne coordina l’attività.
16.4. Il Collegio:
¢ dirime le controversie tra i Soci, le controversie fra questi e gli Organi della Associazione e ogni altra controversia possa insorgere nell’ambito dello svolgimento dell’attività associativa;
¢ si pronuncia, in caso di appello dell’interessato, sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo, sulle cessazioni e sulle decadenze dei Soci;
¢ su proposta dell’Assemblea delibera l’eventuale trasferimento della sede dell’Associazione;
¢ assume ogni iniziativa atta a tutelare il rispetto delle norme di Statuto e di Regolamento.
16.5. È validamente costituito con la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
16.6. La deliberazione del Collegio è definitiva.
Art. 17. Sezioni Regionali e di Provincie autonome.
17.1. Sono istituite le 13 seguenti Sezioni Regionali:
Abruzzo, Marche, Umbria, Molise;
Calabria;
Campania, Basilicata;
Emilia Romagna;
Lazio;
Liguria;
Lombardia;
Piemonte, Valle d’Aosta;
Puglia;
Sardegna,
Sicilia;
Toscana;
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.
17.2. Le Sezioni Regionali sono costituite dai Soci Ordinari che operano nel territorio della Regione o della Provincia.
Art. 18. Rappresentante Regionale.
18.1. Il Rappresentante Regionale: organizza l’assemblea regionale secondo le modalità stabilite dall’art. 7 del Regolamento.
18.2. Il Rappresentante Regionale resta in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 19. Cessazione e decadenze.
19.1. Il Presidente cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti.
19.2. Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a) contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall’Assemblea Generale dei Soci; (c) mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo; (d) mancato conseguimento della nomina di Presidente in tre sedute consecutive, da tenersi nell’arco di due mesi.
19.3. I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissioni; (b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.
Esercizio e patrimonio
Art. 20. Esercizio sociale.
20.1. L’esercizio sociale e finanziario ha inizio l’1 (uno) gennaio e termina con il 31 (trentuno) dicembre.
20.2. Entro il 31 (trentuno) marzo il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio) dell’anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all’assemblea dei Soci per l’approvazione.
Art. 21. Patrimonio.
21.1. Le disponibilità patrimoniali della Associazione sono costituite:
¢ dalle quote annuali dei Soci;
¢ da contributi, sovvenzioni, donazioni e liberalità di Enti, Società e Privati i quali, purché non in conflitto di interessi, contribuiscono alla attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi della Associazione;
¢ da valori mobiliari;
¢ da proventi diversi.
21.2. Tutti i Soci Ordinari sono tenuti a versare una quota annua.
21.3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Norme finali
Art. 22. Modificazioni dello Statuto e del Regolamento.
22.1. Le modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento sono deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all’art. 6 ultimo comma del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.
Art. 23. Scioglimento dell’Associazione.
23.1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai Soci presenti.
23.2. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
23.3. Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quello dell’Associazione.
23.4. La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.
23.5. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della liquidazione.
Art. 24. Richiamo.
24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.
Regolamento dell'Associazione
Art.1 – Ambito di applicazione.
Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dello Statuto, lo svolgimento delle attività e delle iniziative della Associazione Urologi Italiani (qui di seguito, AURO.it), eventuali modifiche al Regolamento potranno essere deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.2 – Norme di iscrizione e quote sociali.
Tutti coloro che desiderano iscriversi ad AURO debbono far pervenire alla Segreteria un’apposita domanda nella quale siano riportati tutti i dati anagrafici del richiedente, il titolo di studio, la qualifica, il ruolo e l’incarico. Tutte le domande di ammissione sono sottoposte a verifica del Consiglio Direttivo. Si acquista la definitiva qualifica di Socio dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa relativa all’anno in corso. L’entità di tali quote è stabilita dal Consiglio Direttivo; l’iscrizione all’Associazione comporta automaticamente l’Assicurazione “Aurosafe” e la carta di credito corporativa “Aurocard”.
Art.3 – Assemblea dei Soci.
3.1 – Criteri generali. L’Assemblea ordinaria dei Soci si tiene nel corso della seduta amministrativa che ha luogo preferibilmente durante il secondo pomeriggio del Congresso Nazionale. La seduta è diretta dal Presidente di AURO.it ed è regolata dall’Art.9 dello Statuto: durante tutta la seduta deve essere consentita la più ampia discussione possibile tra i Soci, entro limiti di tempo assegnati. Essa si svolge secondo un ordine del giorno predisposto dal Comitato Esecutivo. Possono partecipare all’Assemblea Generale tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In caso di contestazione, il Socio è tenuto a provare, esibendo ricevuta, l’avvenuta regolarizzazione della quota associativa. La Segreteria del Congresso deve approntare i mezzi che possano favorire un’immediata identificazione dei singoli Soci. Dopo la seduta, il Segretario provvede alla stesura ed alla stampa di un verbale che comprenda tutti i punti essenziali emersi durante la seduta amministrativa.
3.2 – Relazione del Presidente. Il Presidente espone gli argomenti ritenuti appropriati per una discussione, con particolare riguardo a quelli strettamente attinenti alla vita ed allo sviluppo dell’Associazione.
3.3 – Relazione del Tesoriere. Il Tesoriere espone i dati essenziali del bilancio dell’Associazione; il bilancio è approvato col voto, a maggioranza assoluta, dell’Assemblea Generale.
Art.4 – Elezione degli Organi.
4.1 – L’Assemblea Generale rappresenta il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; viene convocata dal Presidente che fissa la sede e l’ordine del giorno della riunione, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia stata fatta richiesta motivata secondo quanto previsto in Statuto.
4.2 – Modalità di votazione in occasione dell’elezione degli Organi dell’Associazione. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e stabilisce i termini di apertura e chiusura delle operazioni di voto presso il seggio elettorale. Per l’elezione, tra i Soci Ordinari, del Consiglio Direttivo, formato dal Comitato Esecutivo (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) e dai Rappresentanti delle Regioni, la votazione, a scrutinio segreto, prevede due schede di votazione:
≈ la prima scheda per l’elezione del Comitato Esecutivo, con il sistema delle liste contrapposte, sulla quale vengono riportati i nominativi dei singoli candidati e i loro incarichi, per ciascuna delle liste di competizione. Sono eletti tutti i candidati della lista che ottiene maggiori suffragi.
≈ la seconda scheda per l’elezione dei Rappresentanti delle Regioni, sulla quale vengono riportati i nominativi dei singoli candidati a rappresentante di ciascuna sezione regionale: ciascun Socio riceverà al seggio la scheda relativa alla propria sezione regionale di appartenenza.
Per esercitare l’elettorato attivo e passivo in occasione della votazione degli Organi della Associazione, è necessario essere Socio ordinario, in regola con il pagamento della quota sociale relativamente all’anno precedente il Congresso.
a) Le liste dei candidati per l’elezione del Comitato Esecutivo e le singole candidature a Rappresentante Regionale, dovranno pervenire alla Sede AURO.it, a mezzo raccomandata o raccomandata a mano, almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno in cui è convocata l’Assemblea Generale per l’elezione degli Organi dell’Associazione.
b) In ciascuna lista di candidati al Comitato Esecutivo devono essere indicati quattro nominativi ed i rispettivi incarichi previsti per ciascuno di essi.
c) Il documento deve essere sottoscritto dai quattro candidati per accettazione della candidatura ed almeno da dieci Soci ordinari, in qualità di Soci presentatori.
d) I Soci presentatori non possono essere contemporaneamente anche candidati all’elezione degli Organi dell’Associazione.
e) I candidati all’elezione di Rappresentante Regionale debbono presentare personalmente, con le stesse modalità di cui sopra, la richiesta della propria candidatura e il documento deve essere sottoscritto dal candidato.
f) I Soci, candidati all’elezione degli Organi dell’Associazione, debbono fornire un’autocertificazione in cui dichiarino di non essere iscritti ad altra Associazione scientifica urologica nazionale in palese conflitto di interesse con AURO.it, da inviare in allegato alla presentazione di candidatura.
I soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale, possono essere interpellati ad esprimere il loro voto su singoli argomenti anche per posta.
4.3- In occasione delle elezioni, è necessario che nella sede Congressuale siano predisposti appositi locali, che fungano da seggio elettorale e che siano facilmente identificabili e raggiungibili da parte dei Congressisti. Componenti del seggio: la Presidenza del seggio è affidata al Direttore Amministrativo coadiuvato dalla Segreteria per il controllo della posizione amministrativa dei votanti e per le funzioni di scrutatori (che provvedono alle operazioni di voto e, al termine delle stesse, allo spoglio delle schede sotto la guida del Presidente di seggio). Votanti: hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso. Al momento di ricevere la scheda essi possono essere identificati con un documento di identità. Deve essere garantita la assoluta riservatezza ai votanti. Nessun candidato può essere presente all’interno del seggio ed al di fuori del tempo strettamente richiesto per la sua espressione di voto. Orario di votazione: il seggio rimane aperto il primo giorno dei lavori congressuali e viene chiuso il secondo giorno alle ore 12.00 (dodici). Al termine dello scrutinio, la Presidenza del Seggio stilerà la/le graduatorie finali e la graduatoria degli eletti. Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, la Presidenza del seggio trasmetterà al Presidente AURO il relativo verbale.
Art.5 – Incarichi specifici.
Il Consiglio Direttivo può nominare un gruppo di soci esperti dedicato a coordinare l’attività relativa alla convenzione assicurativa per la copertura di responsabilità civile professionale del medico urologo.
Art.6 – Svolgimento del Congresso Nazionale.
6.1 – L’organizzazione scientifica del Congresso nazionale è compito del Comitato Scientifico di AURO.it che decide i temi, i modi e i tempi delle sedute congressuali e identifica i relatori, i moderatori e gli eventuali presidenti di ogni sessione. L’organizzazione logistica, la predisposizione del programma sociale ed il reperimento delle risorse economiche necessarie sono invece compiti del Manager.
6.2 – Frequenza, sede e struttura del Congresso. Il Congresso Nazionale della Associazione è organizzato annualmente ed è gestito dal Comitato Esecutivo, che provvede alla scelta della sede e delle modalità di svolgimento del Congresso.
6.3 – Durata del Congresso. Il Congresso, di norma, ha la durata di tre giorni oltre quello in cui ha luogo la seduta inaugurale.
6.4 – Programma scientifico. Il Programma Scientifico può comprendere ogni forma e modalità di comunicazione su qualunque tema di interesse della Specialità a discrezione del Consiglio Direttivo, anche su proposta del Comitato Scientifico, il qual Consiglio individua relatori e moderatori tra gli esperti di ciascun argomento. Comprende inoltre: comunicazioni libere o su tema prefissato, posters, videotape. Le comunicazioni dovranno essere raggruppate in sezioni per singoli o affini capitoli di patologia urologica. I videotapes, accettati dal Comitato Scientifico per la presentazione al Congresso, diventano di proprietà di AURO.it. Le letture magistrali o su invito, stabilite dal C.S., di norma, dovranno avere la durata massima di trenta minuti. Non sarà prevista discussione. Le tavole rotonde dovranno avere la durata minima di un’ora e dovranno prevedere la più ampia partecipazione del pubblico. I dibattiti dovranno anch’essi avere la durata minima di un’ora. Gli argomenti, i moderatori, i partecipanti e la durata delle tavole rotonde e dei dibattiti sono stabiliti dal Comitato Scientifico.
6.5 – Partecipazione alle attività scientifiche. Alle sedute congressuali scientifiche possono partecipare solo coloro che abbiano pagato la quota di iscrizione al Congresso.
6.6 – Organizzazione delle attività scientifiche. Il grande numero di attività congressuali scientifiche rende necessario lo svolgimento contemporaneo di diverse sezioni in aule separate. Il Comitato Esecutivo e il Comitato Scientifico stabiliranno quali saranno gli argomenti da tenersi in seduta plenaria oltre alla seduta amministrativa, programmandoli in modo da evitare la coincidenza con altre attività. E’ imperativo il rispetto assoluto dei tempi predisposti, nelle varie sedute. Il congresso si conclude di norma circa alle ore 13.30 del terzo giorno.
6.7 – Comunicazioni, posters e videotapes. Le richieste per la presentazione di comunicazioni, poster e videotape debbono pervenire alla Segreteria AURO entro i termini e con le modalità stabiliti di volta in volta dal Comitato Esecutivo.
6.8 – Corsi speciali. Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico possono organizzare, nella giornata inaugurale del Congresso, o anche il giorno precedente, corsi di aggiornamento su temi di attualità inviando come docenti urologi o cultori della materia esperti nello specifico campo di interesse. Non sono previste quote di iscrizione.
6.9 – Simposi sponsorizzati. Ciascun Socio può partecipare come relatore o moderatore a non più di due simposi sponsorizzati durante il Congresso Nazionale.
6.10 – Bilancio finanziario del congresso. Il finanziamento e la gestione economica del Congresso sono assunte direttamente da AURO. La partecipazione al Congresso Nazionale comporta il pagamento di una quota di iscrizione stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo, alla cui riscossione provvede la Segreteria Organizzativa. I non Soci pagano una quota maggiorata rispetto a quella richiesta ai Soci ordinari.
Art. 7 – Svolgimento delle Assemblee Regionali.
7.1 – L’organizzazione delle Assemblee Regionali e le funzioni di Provider ECM competono alla Segreteria Nazionale di AURO, che si avvarrà della propria Segreteria Organizzativa di riferimento per le funzioni tipiche dei PCO.
7.2 – La Direzione Amministrativa, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di PCO locali.
7.3 – Il reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento del singolo evento compete al Rappresentante Regionale e/o al Socio delegato all’organizzazione scientifica ed alla predisposizione del programma sociale.
Art.8 – Rimborsi e ospitalità.
8.1 – Rimborsi
8.1.1 – Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute i membri del Consiglio Direttivo che partecipino alle riunioni, limitatamente alle spese di viaggio regolarmente documentate; le spese di pernottamento sono riconosciute solo in casi di forza maggiore che impediscano l’arrivo ed il ritorno al proprio domicilio nella giornata stessa della riunione.
8.1.2- Hanno diritto al rimborso delle spese, con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo, anche i membri dei vari Comitati, in caso di riunioni presso la sede della Associazione o anche in altra sede, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.
8.2 – Ospitalità
8.2.1 – Nessun Socio AURO ha diritto all’ospitalità gratuita in occasione del Congresso Nazionale.
Art.9 – Attività amministrativa.
9.1 – Per il compimento materiale degli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione, per l’esecuzione delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea, nonché per sovrintendere alla gestione del personale dipendente l’Associazione è dotata di un Direttore Amministrativo – o Executive Manager – dipendente dell’Associazione stessa con inquadramento col CCNL dirigenti del terziario.
9.2 – Il Presidente in carica può conferire al Direttore Amministrativo espresse procura generali e/o speciali a seconda delle occorrenze.
9.3 – Il Direttore amministrativo coadiuva il Presidente nel sovraintendere all’applicazione di Statuto e Regolamento.
Art.10 – Modifiche di Regolamento.
Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea Generale, che delibera a maggioranza dei presenti.
Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale che è chiamata a discuterle.
F.TO MICHELE VITO MARIO GALLUCCI – LAURA MAZZARI (L.S.)