Il Consenso Informato è sempre più motivo di conflittualità medico-legale. In più la nostra nuova polizza assicurativa di 1° Rischio prevede esplicitamente all’articolo 12 comma 5 l’esclusione del risarcimento in mancanza di consenso informato esplicito del paziente. Per quanto il consenso teoricamente possa essere considerato valido se espresso anche solo verbalmente dal paziente, davanti a testimoni, (di cui comunque occorre avere riscontro scritto in cartella) di fatto avere un documento scritto con un layout predisposto dal Comitato Professionale Tecnico sulle più frequenti procedure diagnostiche invasive e terapeutiche riteniamo possa essere di grande aiuto a tutti i Soci.
Nel nostro intento il documento pubblicato sul sito dovrebbe subire solo marginali rimaneggiamenti per essere adattato alle singole realtà, senza ovviamente distorcere le affermazioni scientifiche che sono state validate da Auro.it nel suo ruolo di Società Scientifica. A questo proposito va sottolineato che, come ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione IV Sezione Penale, con sentenza 268 del 30.01.2013, con la legge 198 dell’8 novembre 2012, art 3., la rilevanza penale della condotta connotata come colpa lieve viene esclusa quando tale condotta si collochi all’interno dell’area segnalata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purchè esse siano accreditate dalla comunità scientifica.
Occorre inoltre che ciascuno preveda come evitare che il documento riguardante il consenso non vada disperso dalla cartella clinica: che ci sia quanto meno traccia della sua “somministrazione” al paziente.
Infine per quelle rare procedure non esplicitamente previste che devono essere scritte ex novo dal Socio suggeriamo di adottare lo stesso schema proposto per quelle pubblicate : in particolare inserire un paragrafo dal titolo “che cosa accade se non mi sottopongo alla procedura” e un altro dal titolo “informazioni sulla struttura ospedaliera”.
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